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Mediterranean CooBEEration: Il Comune di Sarego è amico delle Api

Pubblicata il 05/06/2020

Le api e gli insetti pronubi sono importanti per l'agricoltura e per l'ambiente. E' noto che molte piante hanno affidato agli insetti il compito di trasportare il polline da un fiore all'altro per favorire la fecondazione. Gli insetti pronubi, tra cui le api, rappresentano un elemento fondamentale  per la produttività delle piante e in agricoltura incidono in modo significativo sulla quantità e sulla qualità delle produzioni. E' quindi più che mai necessario cercare di rendere i campi coltivati un ambiente adatto per la vita degli insetti pronubi selvatici e per le api. 


INDICAZIONI AGLI AGRICOLTORI PER LA TUTELA DELLE API
CI SONO ALCUNE NORME SPECIFICHE DA RISPETTARE PER LA SALVAGUARDIA DELLE API E CI SONO ANCHE DELLE SANZIONI PER CHI NON LE OSSERVA.

COSA NON SI DEVE FARE
  • Non vanno effettuati trattamenti con prodotti insetticidi e prodotti fitosanitari tossici per le api nel periodo di fioritura delle coltivazioni ( è vietato dalla l.r. 23/94);
  • Evitare i trattamenti in fioritura non solo sulle piante che devono essere impollinate dalle api, ma in generale su tutte quelle che possono essere visitate dalle api (ad esempio soia, mais, vite, barbabietola da seme, ecc.);
  • Non effettuare trattamenti in prefioritura con prodotti tossici o ad azione repellente per le api, se ad elevata persistenza o sistemici.
COSA SI DEVE FARE
  • Prima di effettuare trattamenti nelle coltivazioni è necessario falciare o trinciare le piante spontanee presenti nei campi coltivati (ad esempio vigneti e frutteti) e nei bordi degli stessi ed e' importante avvisare gli apicoltori vicini prima di effettuare i trattamenti affinche' possano mettere al riparo le api;
  • Vanno sempre rispettate le prescrizioni e i divieti specifici riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari e attenzioni particolari vanno poste alle prescrizioni relative alle api e agli insetti pronubi, se presenti;
  • Tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari vanno effettuati soltanto a seguito di una verifica dell'effettiva necessita', cio' vale anche per gli interventi effettuati contro le zanzare e altri insetti nocivi per l'uomo.
CHE COSA DI PUO' FARE PER AIUTARE LE API

Oltre alle cose da non fare si possono mettere in atto delle pratiche utili per la vita delle api e degli insetti pronubi. Una di queste è la semina nei terreni non coltivati o in quelli destinati ad area ecologica dagli obblighi della PAC delle cosiddette piante mellifere, cioè di varie piante molto appetibili per le api e gli insetti pronubi e che, se adeguatamente alternate,  possono coprire un lungo periodo.

ELENCO PIANTE MELLIFERE AUTORIZZATE NELLE SUPERFICI A RIPOSO PER LA PAC
  • Falsa ortica (lamium),
  • Liniola,
  • Erba Strega (Linaria),
  • Facelia (Phacelia),
  • Asfodelo (Asphodelus),
  • Ferula (ferul),
  • Siderite,
  • Mascarenna (Sideritis),
  • Scarlina,
  • Spina Janca (Galactites),
  • Busnaga (daucus Visnaga),
  • Mentuccia,
  • Neptella (Calamintha),
  • Fiordaliso (Centaurea),
  • Dondolino (Coronilla), 
  • Radichella (Crepis),
  • Ruchetta selvatica (Diplotaxis),
  • Trifoglino (Darycnium),
  • Calcatreppolo (Eryngium),
  • Viperina azzurra (Echum),
  • Sparviere (Hieracium),
  • Sferracavallo (Hippocrepis),
  • Ambretta (Knautia)

SANZIONI
La  L.R. n. 23/1994, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da € 258,29 ad € 619,75.

​Il D.L. 17 aprile 2014 n. 69  che contiene la “disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”, prevede che  “salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonchè le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa  da 35.000 euro a 100.000 euro.

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.000 a € 20.000.

Inoltre, l'utilizzatore, inclusa la figura del contoterzista, può essere soggetto alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'impiego dei prodotti fitosanitari "patentino" qualora non rispetti le indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute e dell'ambiente.


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