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Uso Prodotti fitosanitari - Regolamento Comunale

Pubblicata il 16/08/2021
Dal 16/08/2021 al 31/12/2021

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26 settembre 2017 è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o dai gruppi vulnerabili (in allegato)..
Nel Comune di Sarego infatti, in alcuni terreni sono coltivate piante arboree, erbacee, colture estensive e tali colture necessitano di trattamenti fitosanitari nel corso dell’anno.
Tali trattamenti, se effettuati in aree vicine ad abitazioni civili, spazi pubblici, di svago, di sport e divertimento e, talvolta, in presenza di persone e/o animali con potenziale rischio sanitario, devono rispettare quanto previsto dal regolamento.
Il Comune ha ritenuto pertanto necessario regolamentare l'impiego dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo sul territorio comunale con il soprarichiamato regolamento, per tutelare le popolazioni, gli animali e le coltivazioni di terzi limitrofe ai trattamenti.

Si ricorda pertanto che:

- l’impiego di prodotti fitosanitari deve seguire la buona prassi agronomica;
- devono essere messe in atto tutte le precauzioni per evitare ricadute oltre il confine dell’appezzamento trattato;
- se esistono più principi attivi che producono lo stesso effetto, è necessario scegliere quello a minor impatto ambientale;
- seguire le indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti
- i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento e nelle ore più fresche della giornata;
- in prossimità di abitazioni ed altre aree frequentate dalla popolazione, l’atomizzatore deve essere utilizzato fino ad una distanza massima di 30 metri dal confine dell’appezzamento con le abitazioni o con la strada (la distanza può essere ridotta nei casi previsti dall'articolo 12 del regolamento);
- Nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, la popolazione dovrà essere avvisata attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica indicante la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.


Si evidenzia inolte che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al sopra-richiamato Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

Si allega copia del regolamento comunale  sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o dai gruppi vulnerabili (in allegato).

L'Assessore all'Ambiente
Flavio Zambon



 

Allegati

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Allegato Regolamento uso fitofarmaci (1).pdf 115.66 KB


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