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IMU

Con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2023 sono state confermate anche per l'anno 2024 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2023.  
(vedi Delibera C.C. n. 60 del 22/12/2024 )

Soggetti interessati:

proprietari di immobili, titolari di diritti reali di abitazione, usufrutto, enfiteusi relativi ad immobili diversi dall'abitazione principale.

 

Termini di versamento:

RATA DI ACCONTO O RATA UNICA scadenza 16/06/2024 con proroga al primo giorno lavorativo successivo (17/06) ;


RATA DI SALDO scadenza 16/12/2024.

Modalità di versamento: con modello di versamento F24.

Dichiarazione: entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'inizio del possesso degli immobili o se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

 

Aliquote
 

ALIQUOTE 2024 TIPO DI IMMOBILE
0,60% Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9
0,10% Fabbricati rurali strumentali
1,06% Fabbricati gruppo catastale D (esclusa la cat. catastale D10)
1,06% Altri immobili
0,88% Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado, con contratto registrato
0,00% Alloggi sociali regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
DETRAZIONE CASI DI APPLICAZIONE
200,00 € per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.


Comodato d'uso gratuito:

0,88% immobili e relative pertinenze concessi in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. Il beneficio di estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di ques'ultimo in presenza di figli minori. Per l'applicazione della riduzione il soggetto passivo deve presentare la copia del contratto di comodato registrato

Dal 2016 la base imponibile viene ridotta del 50% se si manifestano le seguenti condizioni:

  • comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzo come abitazione principale;
  • registrazione contratto;
  • il comodante possiede un solo immobile in Italia;
  • il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato,

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie A1-A8-A9.

Per godere del beneficio è necessario presentare la dichiarazione IMU, anche se il contratto di comodato è già stato depositato in comune.
 

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