IMU
(vedi Delibera C.C. n. 52 del 20/12/2021 )
Soggetti interessati:
proprietari di immobili, titolari di diritti reali di abitazione, usufrutto, enfiteusi relativi ad immobili diversi dall'abitazione principale.
Termini di versamento:
RATA DI ACCONTO O RATA UNICA scadenza 16/06/2022;
RATA DI SALDO scadenza 16/12/2022.
Modalità di versamento: con modello di versamento F24.
Dichiarazione: entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'inizio del possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Aliquote:
ALIQUOTE | TIPO DI IMMOBILE |
0,60% | Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 |
0,10% | Fabbricati rurali strumentali |
0,00% | Beni merce |
1,06% | Fabbricati gruppo catastale D (esclusa la cat. catastale D10) |
1,06% | Altri immobili |
0,88% | Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado, con contratto registrato |
0,00% | Alloggi sociali regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari |
0,00% | Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di provenienza purché non sia locata o concessa in comodato |
DETRAZIONE | CASI DI APPLICAZIONE |
200,00 € | per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare. |
Comodato d'uso gratuito:
0,88% abitazioni concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che l'occupante dell'immobile abbia stabilito la dimora e la residenza anagrafica. Per l'applicazione della riduzione il soggetto passivo deve presentare la copia del contratto di comodato registrato
Dal 2016 la base imponibile viene ridotta del 50% se si manifestano le seguenti condizioni:
- registrazione contratto
-
il comodante possiede un solo immobile in Italia;
-
il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie A1-A8-A9.
Per godere del beneficio è necessario presentare la dichiarazione IMU, anche se il contratto di comodato è già stato depositato in comune.