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Agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale

In base alla Legge Regionale n. 19 del 30 luglio 1996 sono previste delle agevolazioni tariffarie per fasce deboli dell’utenza sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Le agevolazioni sono concesse sull’acquisto degli abbonamenti (settimanali o mensili) relativi sia alla rete urbana che quella extraurbana, previsti dal sistema tariffario vigente.

A chi è rivolto?

L’agevolazione tariffaria spetta  ai:

  1. Pensionati con trattamento economico non superiore al trattamento minimo INPS stabilito annualmente, di età superiore ai 60 privi di redditi propri  (comma 3 art. 1);
  2. Invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle Commissioni Mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato (comma 3, art. 1);
  3. Ciechi civili assoluti (comma 5 art. 1);
  4. Ciechi civili parziali con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (comma 5, art. 1);
  5. Sordomuti (comma, art. 1);
  6. Minori beneficiari: a) di indennità di accompagnamento prevista dall’art. 1 della L. 18/1980; b) di indennità di frequenza prevista dall’art. 1 della L. 289/1990; c) della speciale indennità in favore di ciechi civili parziali o dell’indennità di comunicazione in favore di sordi prelinguali previste dagli artt. 3 e 4 della L. 508/88;
  7. Esercenti la patria potestà dei suddetti minori disabili (comma 5, art. 1);
  8. Mutilati ed Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla prima all’ottava (comma 9 art. 1);
  9. Invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all’80% (comma 9, art. 1);
  10. Cavalieri di Vittorio Veneto (comma 10, art. 1)
  11. Accompagnatori dei ciechi e degli invalidi di cui al comma 9 dell’art. 1, purché titolari dell’indennità di accompagnamento.

Alle categorie sopra specificate vanno applicate rispettivamente le prescrizioni relative al livelli di reddito, contenute ai commi  4,6,7,8 e 9 dell’art. 1 della succitata L.R. n. 19/1996. Si precisa che il comma 9) dell’art. 1 della L.R. n. 19/96, riguarda sia i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 8°, sia i ciechi assoluti, sia gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all’80% e di loro accompagnatori.

La tessera è strettamente personale, ha validità massima decennale e non è soggetta a vidimazione annuale.

L’utente ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dei requisiti soggettivi che possa comportare la revoca della agevolazioni concesse.

Come fare?

La domanda deve essere inoltrata al Comune di residenza, che procede all’istruttoria della stessa, corredata della seguente documentazione:

  • a favore dei pensionati: codice fiscale, permesso di soggiorno per richiedente extracomunitario una foto/tessera firmata sul retro, documento di riconoscimento;
  • a favore della persona con disabilità e con invalidità: codice fiscale permesso di soggiorno per richiedente extracomunitario, documento di riconoscimento, una foto/tessera firmata sul retro, l'apposito certificato che attesta la condizione di invalidità o disabilità in corso di validità.

 

Per ulteriori informazioni:

consultare il sito della Provincia di Vicenza

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