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L.13/89 - Contributo ai privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Che cos’è?

La Legge n.13/89 prevede la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, al fine di  assicurare l'utilizzo degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolari riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.

L'intervento è concedibile su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili. In caso di impossibilità alla realizzazione di opere, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile (es. servoscala - carrozzina montascale).

Il contributo è concesso in misura percentuale rispetto alla spesa sostenuta. La domanda per ottenere il beneficio deve riguardare opere non ancora realizzate.

A chi è rivolto?

Il beneficio spetta a:

  • disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e ai non vedenti
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
  • condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.

I disabili in possesso di una certificazione attestante un’invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Entità del contributo:

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

  • parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento);

La misura del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

Hanno priorità per l'ottenimento del contributo le persone con invalidità totale e difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente Asl.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al Comune la conclusione del lavori con trasmissione della fattura.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Come fare?

La domanda in carta da bollo a cura del disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà), deve essere presentata al Comune  in cui è sito l’immobile, entro il 1° marzo di ogni anno.

Normativa di riferimento

  • Legge 9 gennaio 1989, n. 13
  • Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L

Per ulteriori informazioni:

consultare il sito regionale: https://www.regione.veneto.it/web/sociale/eliminazione-barriere-architettoniche

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