Regolamento per il noleggio di autovetture con conducente

Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22

Descrizione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge Regionale n. 22/96:

  1. servizio dipiazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 22/96 e all'art. 86 del D.L.vo 30.04.92 n. 285;
  2. servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 22/96 e all'art. 85 lett b) del D.L.vo n. 285/92.

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