Descrizione
Come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23-05-2024 il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa sarà effettuato dal Comune presentando la richiesta sul nuovo modello predisposto.
Il rilascio dell’attestazione dell’idoneità alloggio è previsto per le seguenti procedure:
- permesso di soggiorno e suo rinnovo;
- contratto di soggiorno per lavoro e suo rinnovo;
- ricongiungimento familiare;
- carta di soggiorno;
- ricongiungimento/coesione familiare di cui all’art. 30, del T.U. 286/98.
I parametri di riferimento per il calcolo del numero massimo di persone che possono abitare negli alloggi seguiranno i seguenti calcoli:
- la superficie minima delle camere deve essere di:
- almeno 9 mq per una persona;
- almeno 14 mq per due persone;
- almeno 23 mq per tre persone;
- in aggiunta alle persone che possono essere alloggiate nelle camere, è previsto che in un locale di soggiorno di almeno 23 mq possa essere ospitata una persona;
- in alternativa a quanto sopra è ammesso l’alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 per una persona e non inferiore a 38 mq per due persone;
inoltre tutti gli edifici dovranno essere muniti di:
- una stanza di soggiorno di almeno 14 mq;
- impianti di riscaldamento;
- le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
In deroga esclusivamente per i nuclei familiari che presentano nascite di componenti post-datate rispetto all’insediamento della famiglia nell’alloggio oggetto di rilascio dell’attestazione di idoneità abitativa, siano applicati i seguenti principi:
- i minori nati in data posteriore all’occupazione dell’alloggio da parte del nucleo familiare non vengono conteggiati nel numero massimo di persone occupanti l’alloggio medesimo; tale condizione ha valenza fino al compimento del 14° anno di età del/dei minori;
Per il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa la richiesta dovrà essere presentata debitamente corredata dalla seguente documentazione:
– il titolo di proprietà o contratto di affitto o di comodato registrato;
– il certificato di abitabilità o agibilità
– la dichiarazione di conformità degli impianti installati (elettrico, idro-sanitario, del gas, altri eventuali impianti) ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i.;
– il verbale di verifica del controllo dei fumi caldaia ai sensi del D.P.R. 74/2013;
– planimetria catastale;
La durata dell’attestato di idoneità alloggiativa sarà di 6 mesi ed al momento del primo rilascio dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico, mentre per le richieste di attestazione successive entro i 3 anni dalla prima richiesta sarà possibile il rilascio senza sopralluogo nel caso in cui il richiedente presenti su apposito modello apposita dichiarazione da parte di tecnico abilitato che nulla è variato nell’immobile rispetto alla data della precedente attestazione rilasciata.
Gli oneri dovuti sono:
- 2 marche a bollo da €16,00 (una per la richiesta e una per il rilascio);
- €50,00 quali diritti di segreteria per il rilascio dell’attestazione senza sopralluogo;
- €60,00 quali diritti di segreteria per il rilascio dell’attestazione con sopralluogo.
L’Ufficio Settore Tecnico e Servizi al Cittadino rilascerà l’attestazione entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta;
Ogni qual volta si renda necessario esprimere un parere sulla conformità dei requisiti igienico sanitari degli alloggi, verrà chiesto apposito parere all’Azienda ULSS 8 Berica con costo a carico dei richiedenti.