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CORONAVIRUS - Comunicato di domenica 1 Marzo 2020- ore 20.15

Pubblicata il 01/03/2020
Dal 01/03/2020 al 31/03/2020

Domenica 1 marzo  - Ore 20.15

1) DPCM - razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto.

Il Documento viene messo a disposizione di tutti in allegato.

Si invitano tutte le Associazioni di Categoria a diffondere il contenuto del Decreto e tutti i cittadini a rispettare le norme in esso previste.

In particolare l'art. 2 riporta le misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3.

Sono confermate:

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati.

Resta consentito lo svolgimento all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oltrechè delle sedute di allenamento.

- consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici con afflusso limitato e presenza massima di persone pari ad 1/3 della capienza;

- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

- apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro;

- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;

- apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti della cultura, a condizione che detti istituti assicurino modalità di fruizione contingentata, tali da evitare assembramenti di persone e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro;

- le attività commerciali diverse da quelle del punto sopra, è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone... tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

- limitazioni all'accesso dei visitatori alle aree di degenza nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti..

SETTORE PROTEZIONE CIVILE


Allegati

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Allegato DPCM 1 marzo 2020.pdf.pdf.pdf.pdf 724.72 KB


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